Prima casa: aiuti per gli under 36 con Isee inferiore a 40mila euro.
Un sostegno per chi non ha ancora 36 anni e, senza quel minimo di certezze che un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o forme di impiego autonomo possono dare, vede l’accensione di un mutuo per acquistare casa un’operazione ai limiti del possibile.
Come preannunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della presentazione del Piano di ripresa e resilienza al parlamento, nel pacchetto delle misure entrate nel decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri (il testo definitivo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) e finanziate con i 40 miliardi di scostamento di bilancio entrano anche gli aiuti per consentire agli under-36 (in precedenza la soglia era 35 anni) titolari di un rapporto di lavoro atipico di acquistare la prima casa.
Questi giovani potranno accedere al Fondo di garanzia per la prima casa. La percentuale di copertura della garanzia passa dal 50 all’80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo.
Le domande per accedere alla garanzia dello Stato potranno essere presentate fino al 30 giugno 2022 dagli under 36 con un Isee sotto i 40mila euro.
Fino al 30 giugno dell’anno prossimo gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30mila euro annui.
Per questi atti relativi a cessioni soggette a Iva è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito din imposta può altresì essere utilizzato in compensazione (Dlgs 241/97). Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Il decreto Sostegni bis prevede infine che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti dal decreto e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso siano esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (l’imposta è dello 0,25 per cento).
Da Il sole 24 ORE del 21/05/2021